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Lo studio offre agli aventi diritto, assistenza giudiziale a spese dello stato solo ed esclusivamente per quanto riguarda il diritto di famiglia ( separazioni e divorzi giudiziali, regolamentazione e tutela dei figli minorenni). L’assistenza con il patrocinio a spese dello stato è prestata esclusivamente per le cause da radicarsi presso i Tribunale di Como e Lecco.

patrocinio

 

Requisiti

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

Modulistica

  • Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato
  • Elenco documenti da allegare all’istanza
  • Autocertificazione del reddito

Tutta la modulistica potete scaricarla direttamente dal sito dell’ordine Avvocati di Como – sezione patrocinio a spese dello stato e dell'ordine Avvocati di Lecco - sezione patrocinio a spese dello stato.

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