Separazione, divorzio e divorzio breve Como
La legge sul "divorzio breve", che ha abbreviato i tempi da tre anni a un anno in caso di separazione giudiziale e da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale, è entrata in vigore il 26 maggio 2015.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso.
Dunque, per divorzio e divorzio breve a Como e dintorni, affidati ad uno studio legale professionale e competente come lo Studio Legale Frigerio con sede a Erba.
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Separazione e divorzio breve Como: la normativa
la L. n. 898 del 1970, successivamente modificata dalla L. n. 74 del 1987 contempla una serie di ipotesi al verificarsi delle quali uno dei coniugi può domandare il divorzio:
- quando sia trascorso un anno di separazione personale giudiziale o sei mesi di separazione consensuale (prima erano tre anni per entrambe le tipologie di separazione);
- quando ci sia stata condanna dell'altro coniuge, anche per fatti commessi precedentemente al matrimonio, all'ergastolo o alla reclusione superiore ai quindici anni o per determinati gravi reati (es: tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio);
- quando il matrimonio non è stato consumato;
- quando l'altro coniuge straniero abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero nuovo matrimonio;
- è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164;
Negli stessi casi, può essere sciolto anche il matrimonio cattolico (ed in tal caso si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
E’ previsto il diritto del coniuge economicamente più "debole" a richiedere un assegno di mantenimento dall'altro coniuge, per sé e per gli eventuali figli minori; il diritto dell'ex coniuge, già titolare di un assegno di divorzio, a percepire la pensione di reversibilità - o una quota di essa - e altri emolumenti, quali l'indennità di fine rapporto.
Inoltre il coniuge divorziato, purchè titolare di assegno di divorzio, avrà diritto anche ad una quota della pensione di reversibilità, eventualmente goduta dall'ex coniuge deceduto.
E’ possibile per i coniugi separati presentare domanda congiunta di divorzio, che da luogo ad un procedimento in camera di consiglio, senza alcuna istruttoria, che solitamente si risolve in un'unica udienza.
La Negoziazione Assistita: per divorzio e divorzio breve affidati allo Studio Legale Frigerio
Il D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 10/11/2014 (pubblicata nella G.U. n. 261), allo scopo di alleggerire il carico processuale nel tribunali, ha introdotto in materia di separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica consensuale delle condizioni di separazione e divorzio, due nuovi istituti:
- la negoziazione assistita avanti agli avvocati (art. 6),
- la procedura avanti all' ufficiale di stato civile, nella persona del Sindaco (art. 12).
Riportiamo di seguito un estratto dei citati articoli che illustrano le nuove disposizioni.
Art. 6 - Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nella separazione e nel divorzio
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.
Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
L' avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
Art. 12 - Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile
1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l' assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
NOTA
In una circolare del 28/11/2014 il Ministero dell'Interno ha chiarito diversi aspetti sulla negoziazione assistita stabilendo tra l'altro che la procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile non è possibile in presenza di questioni patrimoniali, come ad esempio l'assegno di mantenimento o l'assegnazione della casa coniugale (per saperne di più leggi l' articolo pubblicato).